Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Gli obblighi previsti dalla sezione Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali non riguardano questa pubblica amministrazione.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie. maggiori informazioni
Privacy & cookie policy. Questo sito abilita l'utilizzo dei cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Se continui a navigare su questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie del tuo browser o clicchi su "Accetta" nel messaggio popup, dichiari di esserne consapevole e permetti il loro utilizzo. I termini di utilizzo dei cookie sono regolati dall'Informativa sulla Privacy in accordo con le relative leggi vigenti. Per questo motivi alcuni contenuti sono bloccati come previsto nel D.lgs. 196/2003. "Per un maggiore approfondimento leggere la sezione: Informativa estesa sui cookies