Istituto Comprensivo Toscanini

Istituto Comprensivo Toscanini

ARCHIVIO PUBBLICAZIONI FINO A SETTEMBRE 2023

Regolamento d’Istituto

 In revisione

Indice

Premessa

Organi collegiali da art. 1 a art. 18

vigilanza alunni da art. 19 a art. 21

Rapporti scuola/famiglia art. 22

Doveri del personale da art. 23 a art. 25

Norme di comportamento alunni art. 26 e art. 27

Criteri di iscrizioni e formazione classi art. 28 / art. 28bis

Organizzazione risorse umane art.29

Organizzazione e gestione delle attivita’ e degli spazi da art. 30 a art. 34

Rapporti con il territorio/soggetti esterni da art. 35 a art. 37

Visite didattiche e viaggi di istruzione art. 38

Pre – postscuola – iniziative extrascuola da art. 39 a art. 41

Gestione economica da art. 42 a art. 46

PREMESSA

Il presente regolamento ha come scopo principale quello di coordinare, nel pieno rispetto della normativa vigente, gli interventi di coloro che operano all’interno della Scuola, così da renderla effettivamente capace di realizzare i principi e le finalità educative didattiche indicate nella Carta dei servizi e nel Piano dell’offerta formativa (POF).
Il perseguimento di detti obiettivi si concretizza in una visione della Scuola intesa come comunità sociale e civile che si richiama ai principi del sistema democratico.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1
Funzionamento, programmazione e coordinamento delle attività degli organi collegiali

1. Gli OO.CC. della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.
3. Il calendario di massima delle riunioni è stabilito dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico.
4. Ciascun Organo Collegiale opera nell’ambito delle proprie competenze in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Per la composizione, la durata e l’attuazione dei singoli OO.CC. si fa riferimento a quanto previsto dall’art.5-7-8-15 del decreto legislativo 297/94 (testo unico)

Art.2
Convocazione

1. L’iniziativa delle convocazioni di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o richiesto da un terzo dei suoi componenti, nonché dal Presidente della Giunta Esecutiva (G.E.) per il Consiglio d’Istituto (CdI).
2. L’atto di convocazione, emanato e firmato dal Presidente, è disposto mediante avviso scritto , con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore per riunioni d’urgenza. In questo caso la convocazione potrà essere fatta telefonicamente.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo dell’Istituto e delle singole sedi.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Art.3
Validità sedute

1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art.4
Discussione ordine del giorno

1. Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
4. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del CdI che devono essere adottate su proposta della G.E.
5. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.

Art. 5
Mozione d’ordine

1. Prima della discussione di un argomento all’O.d.G., ogni membro può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’O.d.G. al quale si riferisce.

Art.6
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate è possibile procedere ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art.6a

Riunione degli organi collegiali in via telematica

Gli organi collegiali possono essere convocati anche in modalità telematica, tramite videoconferenza, come possibile alternativa alle sedute in presenza.

La valutazione delle modalità di svolgimento permane in carico al Dirigente Scolastico (o al Presidente del Consiglio di Istituto, limitatamente a questo organo).

Ove possibile, in base a valutazione da parte del presidente del singolo organo, è ammessa anche la modalità mista presenza/online.

Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell’organo collegiale.

Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza oppure attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad es. sondaggi, form online) i quali, ove necessario/richiesto, devono garantire l’anonimato.

 

Art.6b
Disposizioni specifiche per l’uscita degli alunni

Scuola dell’infanzia e primaria

Gli alunni della scuola dell’infanzia devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola.
All’uscita devono essere ritirati dentro la scuola, ove sono affidati dalle insegnanti.
Gli alunni della scuola primaria devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola; i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta.
In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificheranno l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d’identità.
Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata.
Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà la sede centrale dell’Istituto, che provvederà a interpellare l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori.
Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il dirigente scolastico.
I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Secondaria

L’uscita degli alunni in autonomia è autorizzata previa richiesta autocertificata delle famiglie.

Art.7
Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità della riunione (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’O.d.G.).
2. Per ogni punto all’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere sul verbale a cura del segretario.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito della validità temporale dell’Organo stesso. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, firmati da Segretario e Presidente, possono:
a) essere redatti direttamente sul registro;
b) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
c) se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
7. Copia del processo verbale del Consiglio d’Istituto viene inviata ad ogni singolo membro con la convocazione della seduta successiva e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
8. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 8
Decadenza – Surroga – Dimissioni

1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
3. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto Decreto legislativo 297/94 art. 35 (testo unico).
4. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
5. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
6. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi con comunicazione scritta; è ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
7. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
8. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
9. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.

Art.9
Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

1. La prima convocazione del CdI., immediatamente successiva alla nomina dei membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il CdI è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del CdI. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del CdI
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa.
4. Il CdI può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il CdI è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.2.
6. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del CdI su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva o di un terzo dei consiglieri membri.
7. Il CdI, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
8. Delle commissioni nominate dal CdI possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
9. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal CdI; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissioni viene redatto sintetico processo verbale.
10. Alle sedute del CdI possono partecipare su invito:
a) rappresentanti degli Enti Locali;
b) rappresentanti del Consiglio Scolastico Provinciale;
c) rappresentanti A.S.L.;
d) rappresentanti R.S.U. dell’Istituto Comprensivo;
e) esperti/specialisti che operano in modo continuativo nella scuola ;
f) altre persone a giudizio del Consiglio d’Istituto.
Tutte le persone indicate nei capoversi precedenti presenziano senza diritto di parola e di voto tranne nei seguenti casi:
• quando l’argomento all’ordine del giorno prevede la loro partecipazione attiva;
• quando il Presidente le autorizza su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
11. Le sedute del CdI, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
12. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
13. La pubblicità degli atti del CdI avviene mediante affissione in apposito albo dell’Istituto e mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
14. L’affissione all’albo avviene entro il terzo giorno dalla relativa approvazione. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni.
15. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati presso ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili su richiesta da chiunque ne abbia titolo previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
16. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art.10
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

1. Il CdI nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa su invito può partecipare anche il presidente del CdI.
3. La Giunta esecutiva:
a) prepara i lavori del CdI, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.
b) cura l’esecuzione delle relative delibere;
c) propone al Consiglio d’Istituto il Programma Annuale predisponendo relazione accompagnatoria.

Art.11
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti (CD) si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo criteri e modalità deliberati dal Collegio stesso.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni nominano un coordinatore e un segretario. Le commissioni avanzano proposte al CD relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.

Art.12
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
a) per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati per un periodo non
superiore all’ultimo triennio;
b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art.13
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1. I Consigli sono convocati dal DS per propria iniziativa o per richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri.
2. I Consigli sono presieduti dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio e sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
3. I Consigli si insediano all’inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Collegio Docenti.
4. I Consigli con la presenza dei genitori si riuniscono almeno ogni bimestre.
5. Per richiesta del DS o della maggioranza dei componenti dei Consigli possono partecipare alle sedute anche esperti esterni.

Art.14
Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. L’Assemblea dei genitori può essere di sezione, di classe, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica.

Art.15
Assemblee di sezione, classe

1. L’Assemblea di sezione/classe è convocata, con preavviso di almeno 5 giorni, dai genitori eletti nel consiglio di intersezione/interclasse/classe su richiesta:
a) dei genitori eletti
b) di un quinto delle famiglie degli alunni della classe
2. I genitori eletti richiedono per scritto l’autorizzazione con la presentazione dell’ordine del giorno a tenere l’assemblea e provvedono, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
3. L’Assemblea di sezione/classe individua al suo interno un Presidente che designa un segretario.
4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale.
6. Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art.16
Assemblea di plesso, scuola

1. L’Assemblea di plesso/scuola è convocata, con preavviso di almeno 5 giorni, dai genitori eletti nei consigli di intersezione/interclasse e classe su richiesta:
a) di un terzo degli eletti
b) di un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola
2. I genitori eletti richiedono per scritto l’autorizzazione, con la presentazione dell’ordine del giorno, a tenere l’assemblea e provvedono, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
3. L’Assemblea di plesso/scuola individua al suo interno un Presidente che designa un segretario.
4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale.
6. Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso/scuola.

Art.17
Assemblea dell’Istituzione Scolastica

1. L’Assemblea dell’Istituzione Scolastica è convocata, con preavviso di almeno 5 giorni, dai genitori eletti nei consigli di intersezione/interclasse e classe su richiesta:
a) di 200 genitori;
b) di un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe;
c) del Consiglio d’Istituto.
2. I genitori eletti richiedono per scritto l’autorizzazione, con la presentazione dell’ordine del giorno, a tenere l’assemblea e provvedono, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
3. L’Assemblea dell’Istituzione Scolastica individua al suo interno un Presidente che designa un segretario.
4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale.
6. Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell’Istituzione Scolastica.

Art.18
Comitato dei genitori

1.I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, d’Interclasse, di Classe eleggono ogni 3 (tre) anni il Comitato dei Genitori dell’Istituto. (rif. Statuto Comitato Genitori I.C.”Arturo Toscanini”)
2.Il Presidente del Consiglio d’Istituto convoca l’assemblea per eleggere il Presidente del Comitato, i tre Vice-presidenti dei tre sottocomitati di Arsago Seprio, di Besnate e di Casorate Sempione e composti da:
– un vice-presidente
– un segretario/tesoriere
3.Comitato e Sottocomitati, convocati dal Presidente e/o dal vice-presidente, si riuniscono nei locali scolastici previa concessione degli stessi da parte del D.S. e presentazione dell’ordine del giorno.
4.Il Presidente/vice-presidente provvede, tramite la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’o.d.g., agli interessati. Copia dello stesso è esposta all’albo del Comitato dei Genitori.
5.Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
6.Delle riunioni viene redatto processo verbale. Copia del verbale viene inviata al DS e inserita nel sito dell’Istituto.
7.Il Comitato dei Genitori nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto:

  1. promuove ed organizza iniziative (anche con interventi pratico – organizzativi, logistici ed economici) nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;
  2. sottopone le proprie proposte al Consiglio d’Istituto per la relativa approvazione;
  3. gestisce in autonomia i propri fondi per la realizzazione delle finalità formative dell’Istituto (acquisto materiali e attrezzature e/o attuazione progetti e iniziative);
  4. presenta annualmente al Consiglio d’Istituto rendicontazione dell’attività svolta.
    Presso ogni plesso/scuola è istituito l’albo del Comitato dei Genitori.

ALUNNI E GENITORI

Art.19
Ingresso e uscita alunni

1. Spetta all’insegnante la vigilanza degli alunni sia al momento dell’ingresso che dell’uscita, egli è tenuto a trovarsi nella propria sede 5 minuti prima delle lezioni ed alla fine delle stesse deve accompagnare la classe al cancello esterno, secondo le modalità deliberate dai Consigli.
2. Gli alunni in ritardo sono sempre ammessi in classe. I docenti devono registrare l’orario di entrata e il motivo del ritardo.
3. Le uscite anticipate degli alunni sono autorizzate dall’insegnante solo previa richiesta scritta e presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, al momento dell’uscita dell’alunno.
4. Il docente della prima ora controlla che le assenze dei giorni precedenti siano state giustificate dai genitori sul diario o libretto. Il docente in caso di assenze prolungate, ingiustificate, saltuarie ma frequenti, deve segnalarle al Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso.
5. La scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal momento iniziale dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate. La scuola concorda con l’ente locale che la sorveglianza esterna sia garantita da vigili urbani o sorveglianti incaricati dall’Amministrazione e che comunque non ci siano situazioni di pericolo oggettive o temporanee.
6. La regolazione dell’uscita dalla scuola tiene conto dei seguenti elementi: età anagrafica e grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Gli alunni disabili o temporaneamente impediti dovranno essere prelevati all’interno dell’edificio scolastico dai genitori o da persona appositamente delegata nei casi indicati dalla Scuola.
7. La valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è operata esclusivamente dalla scuola e non anche dai genitori, da ciò consegue che eventuali disposizioni date dai genitori che si ritengano pregiudizievoli per l’incolumità degli alunni o il mancato rispetto da parte degli stessi dell’orario di uscita verranno segnalati ai servizi sociali per i provvedimenti di competenza.
8. L’entrata e l’uscita dalla scuola viene regolamentata con soluzioni organizzative differenti che tengono conto delle condizioni ambientali/strutturali di ogni plesso e dell’età degli alunni.
9. Gli alunni iscritti al postscuola vengono affidati dall’insegnante di classe/sezione al personale responsabile dell’attività (all’interno della scuola).
10. Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto vengono affidati a insegnanti e personale ATA che li accompagnerà all’autobus parcheggiato fuori dal cortile della scuola.
11. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di uscita degli alunni e a comunicare alla scuola eventuali improvvisi impedimenti.
12. Eventuali provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento dei minori ad un solo genitore devono essere portati a conoscenza della Direzione con apposita documentazione.

Art.20
Vigilanza alunni

1. I docenti devono sorvegliare gli alunni in ogni momento dell’attività scolastica: durante le ore di lezione, l’intervallo e negli spostamenti dall’aula ai laboratori, alla palestra o alla mensa.
2. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
3. Il docente non può allontanarsi dalla propria classe senza aver prima avvisato un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili su di essa.
4. In occasione di uscite o al termine di attività di laboratorio, gli alunni devono riporre il proprio materiale scolastico, in cartella affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula.
5. Al termine delle lezioni i docenti controllano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
6. I docenti devono conoscere i piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.
7. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possono rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni.
8. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione.
9. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati alla Direzione. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile.

Art.21
Vigilanza durante l’intervallo e in situazioni particolari

1. L’intervallo deve essere un momento educativo finalizzato prioritariamente ad un recupero delle capacità mentali e fisiche, dopo il normale impegno di lavoro scolastico, attraverso un’attività di svago e/o relax.
2. Durante l’intervallo il personale docente incaricato vigila assiduamente e scrupolosamente sul comportamento dei propri alunni, in modo da evitare che si arrechino danni alle persone o alle cose.
3. Il personale ausiliario collabora con i docenti per garantire la vigilanza anche in coincidenza con l’uso dei servizi. In mancanza di collaboratori scolastici, i docenti presenti coordinano, a tal fine, adeguate modalità operative in collaborazione.
4. In caso di assenza di uno o più docenti e mancando personale supplente a causa di impedimento di qualsiasi natura, la vigilanza sugli alunni della classe compete in primo luogo ai colleghi che sono presenti a scuola in situazioni di ore a disposizione o di compresenza. Possono intervenire anche i docenti che occupano le classi adiacenti, con il successivo intervento del personale ausiliario.
5. Nel caso in cui una classe risultasse scoperta per l’assenza del docente, dovuta ad un eventuale ritardo, il docente della classe più vicina sorveglia l’ingresso degli alunni di questa classe oltre a quelli della propria concordando con i coordinatori di plesso o con il personale ausiliario adeguate modalità di vigilanza sino all’arrivo dell’insegnante in ritardo.

Art. 22
Rapporti insegnanti e genitori

1. Insegnanti e genitori collaborano nel rispetto delle proprie competenze per il miglior funzionamento delle attività scolastiche.
2. I rapporti con le famiglie si svolgono secondo le modalità deliberate annualmente dagli OO.CC., sulla base degli indirizzi generali del CdI: colloqui bimestrali e quadrimestrali– assemblee di classe –ora di ricevimento settimanale (nella scuola secondaria 1°grado).
3. Qualora il docente o la famiglia ravvisi la necessità di un colloquio ,al di fuori di quelli previsti dal calendario di inizio anno, ne concorda la data e le modalità tramite richiesta scritta .
4. La trasmissione di comunicazioni e avvisi avviene tramite diario o libretto personale con sigla del docente e controllo della presa visione da parte del genitore, alla prima ora del giorno successivo.
5. Durante l’orario di ricevimento, i colloqui, le assemblee, la presenza dei minori a scuola non può essere consentita. Solo in casi eccezionali i minori rimangono a scuola e la vigilanza viene esercitata dai genitori stessi.
6. I genitori comunicano ai docenti eventuali casi di allergie specifiche o intolleranze a prodotti, o patologie particolari che richiedano interventi di primo soccorso.

Art.23
Doveri dei docenti

1. Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro o inviati via mail si intendono regolarmente notificati.
2. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro nè i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente il motivo della telefonata.
3. I registri, elettronici o cartacei, devono essere accuratamente e puntualmente compilati in ogni loro parte. La strumentazione elettronica deve essere debitamente ritirata, i registri cartacei devono rimanere nel cassetto personale a disposizione della Direzione.
4. I docenti valutano i carichi di lavoro ed, in collaborazione con le famiglie, il carico di materiale scolastico favorendo la maturazione dell’autonomia degli alunni.
5. I docenti devono correggere gli elaborati scritti entro 15 giorni (di calendario) dallo svolgimento e consegnarli allo studente che deve riconsegnare la verifica, debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, la lezione successiva. Resta inteso che, nel caso di particolari situazioni familiari, il termine di consegna viene concordato tra docente e famiglia.
Nel caso in cui lo studente non dovesse restituire la verifica nel termine previsto, sarà cura del docente segnalare alla famiglia, sul libretto, l’irregolare comportamento. Dopo tre inadempienze, il docente interessato non consegnerà più allo studente la prova di verifica e darà formale comunicazione di ciò alla famiglia sul libretto scolastico. Nel caso in cui lo studente dovesse smarrire la verifica, il docente segnalerà l’accaduto alla famiglia sul libretto, non consegnerà più alcuna prova di verifica e darà formale comunicazione di ciò alla famiglia sul libretto scolastico.

Art. 24
Doveri del personale amministrativo

1. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome.
2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
3. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto degli standard indicati nella Carta dei servizi.
4. Collabora con i docenti.
5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la registrazione automatica.

Art.25
Norme di comportamento dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio e ad essere presenti costantemente, salvo diverse disposizioni, nella zona-piano, di competenza, secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio fa fede la registrazione automatica. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
2. I collaboratori scolastici indossano la divisa e, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro.
3. I collaboratori scolastici svolgono i seguenti compiti:
a) vigilanza alunni:
– sono sempre presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni;
– comunicano immediatamente al coordinare di sede e alla Direzione l’eventuale assenza dell’Insegnante;
– vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti interni e nelle uscite degli alunni;
– possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatori durante i viaggi e le visite d’istruzione;
– riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi o nell’antibagno;
– sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi durante le lezioni, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante;
– controllano che le persone estranee siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico;
b) Igiene e sicurezza:
– provvedono alla pulizia secondo le modalità indicate nel piano di lavoro;
– è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di conoscere le mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.
– al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti controllano le condizioni generali di sicurezza dell’edificio come stabilito dal mansionario.
c) Supporto attività amministrative e didattiche:
– collaborano al funzionamento didattico;
– svolgono supporto all’autonomia primaria degli alunni diversamente abili;
– prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio;
– ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente segnalarlo al coordinatore di sede o alla Direzione;
– devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati.
d) Vigilanza patrimonio:
– segnalano al coordinatore di sede o in segreteria eventuali danni prima di procedere alla sostituzione.

Art.26
Alunni – Norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile e tenere un comportamento corretto ed educato.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio d’Istituto.
3. Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di inizio delle lezioni in vigore in ciascun plesso/sede dell’Istituto. Gli alunni che utilizzano la bicicletta possono posteggiarla nel cortile interno, nel rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita. Entrata e uscita degli alunni devono avvenire secondo le modalità stabilite in ogni plesso/sede, in modo da garantire ordine e sicurezza.
4. Gli alunni in ritardo dovranno produrre giustificazione il giorno stesso o quello successivo tramite il libretto/diario alla docente in servizio all’inizio della prima ora di lezione.
5. Gli alunni devono portare quotidianamente diario scolastico o libretto personale che sono il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia.
6. Lo studente deve riconsegnare la prova di verifica, debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, la lezione successiva. Resta inteso che, nel caso di particolari situazioni familiari, il termine di consegna viene concordato tra docente e famiglia.
Nel caso in cui lo studente non dovesse restituire la verifica nel termine previsto, verrà segnalato alla famiglia, sul libretto, l’irregolare comportamento. Dopo tre inadempienze, lo studente non riceverà più la prova di verifica e verrà data formale comunicazione di ciò alla famiglia sul libretto scolastico. Nel caso in cui lo studente dovesse smarrire la verifica, verrà segnalato l’accaduto alla famiglia sul libretto, non verrà consegnata più alcuna prova di verifica e verrà data formale comunicazione di ciò alla famiglia sul libretto scolastico.
6. Gli alunni gestiscono gli “strumenti” di lavoro con ordine e portano quotidianamente solo ciò che occorre loro per svolgere le attività scolastiche, evitando di sovraccaricare la cartella/zaino con materiale non inerente la scuola. Il materiale non didattico verrà preso in consegna dai docenti e reso direttamente al genitore previa comunicazione. La scuola non risponde di eventuali furti.
7. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità sia prevista che imprevista, l’uscita anticipata è consentita con l’accompagnamento di un genitore o di che ne fa le veci.
8. Gli alunni possono recarsi in palestra e nei laboratori solo se accompagnati da un insegnante.
9. Ciascun alunno è tenuto a comportamenti rispettosi, della sicurezza e dell’igiene degli ambienti scolastici.
10. Ogni studente è responsabile della tenuta degli arredi scolastici e del materiale didattico di proprietà della scuola.
11. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Motoria dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia.
12. Non possono utilizzare telefoni cellulari.
13. E’ fatto obbligo per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria indossare il grembiule per igiene e praticità.

Art. 27
Provvedimenti disciplinari erogati ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dell’Art. 328, Commi 2 e 4 del D.l.vo 297/94

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
3. Nei periodi di allontanamento deve esser previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. Tutti i provvedimenti disciplinari verranno notificati alle famiglie. Per le sanzioni disciplinari di cui ai punti d) e) f) (tabella pagina successiva) è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia.
5. L’Organo di garanzia, indicato dal Consiglio d’Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da:
n. 2 genitori;
n. 1 docente;
n. 1 personale A.T.A.
L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

 

Natura delle mancanze

Organo competente ad irrogare i provvedimenti disciplinari

Interventi educativi correttivi

Mancanza ai doveri scolastici e delle regole di convivenza civile; negligenza abituale.

Reiterazione della mancanze di cui sopra.

Danneggiamento volontario di strutture, arredi e attrezzature.

Insegnanti

a)Annotazione sul diario/libretto

b) Convocazione genitori

Violazioni dello Statuto o del Regolamento interno. Reiterazione delle mancanze previste precedentemente. Fatti che turbino il regolare andamento della scuola.

Dirigente scolastico

c) Ammonimento scritto su diario/libretto e registro di classe

Reiterata violazione della regolare attività educativa e didattica e delle norme di convivenza civile.

Violenze psicologiche e fisiche verso gli altri

Consiglio di classe

d) Sospensione fino a tre giorni con obbligo di frequenza

Compromissione della incolumità delle persone. Furto. Aggressione.

Consiglio di classe

e) Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni

Fatto di rilevanza penale/reato

Consiglio di classe

(o Giunta Esecutiva)

f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definitiva e commisurata alla gravità del reato

Quando il danno si riferisce a strutture, arredi, attrezzature o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o risarcendo il danno e/o provvedendo alla pulizia.
Oltre agli interventi educativi/correttivi di cui ai punti a,b,c,d,e,f in caso di reiterazione o di gravità, il Consiglio di Classe in seduta straordinaria può deliberare la non partecipazione dell’alunno alle gite scolastiche e alle uscite didattiche con obbligo di frequenza all’attività didattica tradizionale.

Art.28
Criteri per l’iscrizione degli alunni e la formazione delle classi

Possono essere iscritti nelle scuole primarie e secondarie dell’Istituto tutti gli alunni i cui genitori lo richiedono, indipendentemente dal bacino d’utenza e dalla località di residenza, purché il numero complessivo degli iscritti non determini l’aumento dell’organico e il superamento dei limiti di capienza di ciascuna aula. Nel caso ciò avvenisse si darà la precedenza:
a) alunni residenti nel Comune della scuola alla quale si invia la domanda, con precedenza a quelli con fratelli già iscritti nelle scuole del Comune (infanzia-primaria e secondaria)
b) alunni del bacino d’utenza – Arsago Seprio – Besnate – Casorate Sempione;
c) alunni dei Comuni limitrofi;
d) alunni di altri Comuni.
Per i punti b) c) d) si tiene conto del seguente ordine di priorità:
1. presenza di fratelli già iscritti nelle scuole del Comune;
2. alunni i cui genitori lavorano in Arsago Seprio – Besnate o Casorate Sempione;
3. nonni residenti in Arsago Seprio – Besnate o Casorate Sempione;
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, per i bambini nati entro il 31/12, possono essere iscritti tutti gli alunni i cui genitori lo richiedono, indipendentemente dal bacino d’utenza e dalla località di residenza, purché il numero complessivo degli iscritti non determini l’aumento dell’organico e il superamento dei limiti di capienza di ciascuna aula. Nel caso ciò avvenisse si darà la precedenza:
a) alunni residenti nel comune della scuola alla quale si invia la domanda, secondo il seguente ordine di priorità:
1. alunni con entrambi i genitori lavoratori
2. alunni con fratelli già iscritti nelle scuole del Comune
3. a parità, verrà data priorità agli alunni più grandi di età (data di nascita)
b) alunni del bacino d’utenza – Arsago Seprio – Besnate – Casorate Sempione;
c) alunni dei Comuni limitrofi;
d) alunni di altri Comuni.
Per i punti b) c) d) si tiene conto del seguente ordine di priorità:
1. presenza di fratelli già iscritti nelle scuole del Comune;
2. alunni i cui genitori lavorano in Arsago Seprio – Besnate o Casorate Sempione;
3. nonni residenti in Arsago Seprio – Besnate o Casorate Sempione;
I bambini nati dopo il 31/12 ed entro il 30/04 dell’anno successivo, saranno inseriti in coda a tale graduatoria in base agli stessi criteri.
Nel caso in cui fosse necessario istituire una lista d’attesa, saranno utilizzati i criteri, nello stesso ordine, previsti per l’accoglimento delle domande di iscrizione.
Gli alunni le cui domande di iscrizione sono presentate oltre il termine stabilito per le iscrizioni, saranno inseriti secondo i seguenti criteri:
1. Priorità nella graduatoria agli alunni di 5 anni;
Tutti gli altri alunni (3 – 4 anni) saranno inseriti in coda alla graduatoria secondo l’ordine di presentazione della domanda.

Art.28bis
Criteri di priorità in caso di esubero richieste tempo pieno scuola primaria

Al fine di gestire gli eventuali esuberi nelle richieste del tempo pieno in sede di iscrizione al primo anno della scuola primaria, si seguiranno i seguenti criteri:

1) Alunni residenti nel comune che abbiano fratelli già frequentanti una classe dell’Istituto a tempo pieno;
2) Alunni residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo che abbiano fratelli già frequentanti una classe dell’Istituto a tempo pieno;
3) Alunni residenti nel comune che abbiano entrambi i genitori lavoratori con contratto di lavoro attivo;
4) Alunni residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo che abbiano entrambi i genitori lavoratori con contratto di lavoro attivo;
5) A parità dei criteri si procede ad estrazione.

Art.29
Criteri di assegnazione del personale

1. Il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione dei docenti sulla base dei criteri sottoindicati:
a) continuità sulle classi con priorità a partire da quelle del 2°- 4° anno didattico;
b) continuità sui progetti e sulle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa e deliberate dai rispettivi Organi Collegiali;
c) consolidamento dell’équipe pedagogica (almeno 2 docenti su 3) che operano nello stesso plesso e/o nei plessi/sedi diverse;
d) valorizzazione delle competenze professionali in relazione alle iniziative didattiche da realizzare;
e) considerazione delle opzioni e delle esigenze (personali e familiari) dei docenti.
2. Personale ATA
L’assegnazione alle diverse sedi avviene ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e di norma è di durata annuale.
3. Il Dirigente definisce il numero delle unità di personale da assegnare ai singoli plessi/sedi sulla base dei seguenti criteri:
a. funzionalità (efficacia ed efficienza) del servizio intesa come rapporto equilibrato tra unità di personale assegnato ad una data sede e relativi indicatori di complessità dell’edificio scolastico – n° alunni / classi – accompagnamento in palestra
4. Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica i plessi e le sedi rimangono aperti e i collaboratori scolastici restano in servizio nella sede assegnata per il regolare svolgimento delle mansioni di pulizia.

Art.30
Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno, sulla base dei criteri individuati dai competenti organi collegiali, alla responsabilità di un docente che:
Predispone tempi e modalità di utilizzo dei singoli laboratori e delle relative attrezzature;
Controlla la funzionalità e l’uso degli stessi;
Segnala eventuali necessità di acquisto/manutenzione attrezzature / arredi;
Partecipa a riunioni di coordinamento.
2. In caso di danni, manomissioni, furti il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente alla Direzione per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
3. L’orario di utilizzo dei laboratori sarà esposto all’esterno dell’aula a cura dei responsabili.
4. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile che provvederà ad avvisare la Direzione.

Art.31
Palestra e attrezzature sportive

1. Le palestre devono restare agibili per l’intera durata dell’orario scolastico e le concessioni a Società Sportive da parte delle Amministrazioni Comunali non devono pregiudicare o limitare in alcun modo l’attività scolastica. Le palestre, nel periodo in cui vengono utilizzate dalla scuola, non possono essere occupate dall’Ente Comunale se il Consiglio d’Istituto non ha preventivamente espresso parere favorevole.
2. Chi utilizza le attrezzature sportive deve provvedere al riordino delle medesime e alla pulizia, ottemperando alle norme di igiene e di funzionalità degli impianti.
3. Per l’accesso alla palestra è obbligatorio l’uso di abbigliamento e calzature adeguate.
4. La concessione della palestra al di fuori dell’orario scolastico è regolata secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto per la concessione dei locali scolastici.

Art.32
Biblioteca e Mediateca di Sede e di Istituto

1. La biblioteca e la mediateca costituiscono uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, sono strumento di documentazione e aggiornamento per il personale docente e non docente. Esse sono accessibili a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, personale ATA.
2. Alla biblioteca e alla mediateca della scuola si accede secondo il calendario settimanale prestabilito.
3. I Docenti promuovono l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, tenendo conto delle esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi anche dagli studenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
4. La gestione della biblioteca e mediateca degli alunni è affidata al responsabile individuato sulla base di criteri indicati dal collegio che svolge i compiti:
Gestisce dal punto di vista organizzativo la Biblioteca di plesso/sede;
Cataloga e cura l’inventario del materiale librario (informatizzazione);
Verifica periodicamente il funzionamento della biblioteca;
Provvede al riordino e alla sistemazione dei libri;
Segnala gli acquisti sulla base delle esigenze e delle richieste dei docenti e degli studenti;
Partecipa ad eventuali riunioni di coordinamento a livello di Istituto.
5. La gestione della biblioteca e mediateca di istituto è affidata al personale di segreteria con compito specifico.
6. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro cartaceo o elettronico. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc….
7. I costi relativi ai libri, o altri materiali, smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

Art.33
Sussidi didattici/attrezzature

La Commissione Acquisti, sentiti i responsabili, provvede alla scelta tecnica dei sussidi e delle attrezzature didattiche, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nel programma annuale dal Consiglio d’Istituto.
1. Il responsabile del materiale di facile consumo:
Predispone tempi e modalità di utilizzo del materiale di facile consumo e dei sussidi;
Segnala le necessità di acquisto sulla base delle richieste dei docenti;
Cataloga e cura l’inventario del materiale;
Controlla periodicamente lo stato delle attrezzature dei sussidi di modesta entità;
Provvede al riordino e alla sistemazione del materiale e dei sussidi;
Partecipa ad eventuali riunioni di coordinamento a livello di Istituto.
2. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
3. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il materiale da riprodurre.
5. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art.34
Distributori automatici

Il servizio automatico di distribuzione bevande è ad uso esclusivo del personale.

Art.35
Criteri per la concessione locali e attrezzature scolastiche

1. Il Consiglio di Istituto concede l’uso, a pagamento o gratuito, dei locali e delle attrezzature scolastiche a: ente locale, associazioni culturali e sportive operanti sul territorio, gruppi, genitori.
2. Il consenso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’uso dei locali e delle attrezzature viene disposto al di fuori dell’orario scolastico:
b) l’uso dei locali non viene disposto in orario in cui gli stessi risultano impegnanti per normali compiti d’Istituto (riunione di genitori, insegnanti, corsi di aggiornamento…);
c) i locali devono essere restituiti nel medesimo stato in cui sono stati concessi e dopo un’accurata pulizia a cura dei beneficiari;
d) ogni danno arrecato deve essere prontamente ed adeguatamente risarcito, in modo da consentire l’immediato ripristino e riattamento delle strutture danneggiate.
3. Il Consiglio di Istituto autorizza la concessione della palestra alle società sportive da parte dell’Amministrazione Comunale che è garante del rispetto delle suddette condizioni e subentra ai concessionari in caso di inadempienza. La concessione non potrà essere rinnovata a favore di concessionari che abbiano abusato della facoltà o che non abbiano pienamente rispettato le condizioni del presente regolamento.

4. L’autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento nel caso l’utente non ottemperi alle condizioni suddette.

Art.36
Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica richiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Durante le ore di apertura della scuola al pubblico, chi ne abbia interesse, ha libero accesso al locale dove si trova l’albo di istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’ufficio di Presidenza e di segreteria.

Art.37
Accesso e circolazione mezzi nell’area scolastica

1. E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le vedi di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. Motorini e biciclette devono essere condotti a mano e sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
3. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi non assume responsabilità di alcun genere per danni o furti.
4. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa devono essere autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza.
5. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Art.38
Visite e viaggi d’istruzione

  1.  La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate, la partecipazione a iniziative culturali e sportive, la partecipazione a concorsi, i gemellaggi con altre scuola, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
  2. Il programma dei viaggi e delle visite d’istruzione è proposto dai Consigli d’intersezione/interclasse/classe e deliberato dal Collegio dei Docenti, sulla base dei criteri generali.
  3. Entro il mese di ottobre gli insegnanti elaborano e presentano il Piano annuale dei viaggi e delle visite d’istruzione nell’ambito dei Consigli di Classe.
  4. Il Consiglio d’Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera il Piano, ponendo particolare attenzione agli impegni di bilancio ed alla eventuale quota da porre a carico degli alunni per la partecipazione.
  5. Ai fini del presente regolamento si definiscono:VISITE D’ISTRUZIONE: tutte le uscite degli alunni della scuola che possono essere svolte nell’arco massimo dell’orario giornaliero delle lezioni. Il rientro deve avvenire entro il termine delle lezioni (antimeridiane e/o pomeridiane). Nel caso di uscite nell’ambito del territorio comunale i genitori sottoscrivono, all’inizio dell’anno scolastico, una dichiarazione cumulativa. Le famiglie verranno preavvertite mediante comunicazione scritta riguardo ciascuna visita d’istruzione.VIAGGI D’ISTRUZIONE: tutte le uscite degli alunni della scuola che si protraggono oltre l’orario giornaliero delle lezioni con un limite massimo di dodici ore o di più giorni.
  6. Per la scuola dell’infanzia è opportuno privilegiare, come mete, la provincia o le province limitrofe, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado non ci sono particolari vincoli.
  7. Occorre creare le condizioni per consentire la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Le quote di partecipazione dovranno essere versate singolarmente o cumulativamente tramite rappresentante di classe, sul conto corrente postale n. 10652212 intestato a “Istituto Comprensivo Toscanini – Piazza trattati di Roma 1957 n.5 – Casorate Sempione (VA)” o tramite bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la “Banca Popolare di Milano” con sede a Besnate al seguente IBAN BPM IT 24Y 05584 50010 0000 0000 8620.
  8. Nel corso dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, gli alunni sono accompagnati dai rispettivi docenti secondo il rapporto 1 a 15. I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni portatori di handicap. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. I genitori degli alunni possono partecipare alle visite o ai viaggi d’istruzione senza oneri per l’istituto e si impegnano a collaborare nella vigilanza coadiuvando gli insegnanti.
  9. Tutta la documentazione completa attinente le visite e i viaggi d’istruzione deve essere inoltrata in Segreteria dai docenti interessati secondo la procedura indicata dal manuale della qualità.
  10. Possono accedere all’erogazione di un contributo, previa richiesta all’ufficio di segreteria, le famiglie che:a) dispongano di un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a €.15458
    b) abbiano fatto richiesta di un contributo regionale per la fornitura gratuita dei libri di testo
    c) Fruiscano della riduzione per l’acquisto di buoni pasto
    d) Siano seguite dai servizi sociali
  11. Per ogni visita o viaggio d’istruzione i docenti accompagnatori devono portare la cassetta di primo soccorso.

Art.39
Servizi di assistenza pre-postscuola

  1. I servizi di assistenza pre e postscolastica nella scuola dell’infanzia e primaria sono istituiti su richiesta documentata di un numero adeguato di famiglie ed organizzati dall’Amministrazione Comunale secondo le seguenti modalità:
    a) rapporto numero massimo tra operatore scolastico ed alunni di 1/25
    b) rispetto delle regole e delle norme stabilite dal regolamento d’Istituto e dalla carta dei servizi
    c) disponibilità di materiale idoneo per lo svolgimento di attività di gioco
    d) disponibilità di uno spazio adeguato.

Art.40
Iniziative complementari e integrative dell’iter formativo

  1. L’Istituto definisce, promuove e valuta iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
  2. Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi del POF della scuola gestite con personale dipendente o esterno gratuito o a pagamento e devono favorire:
    a) la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani;
    b) lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere;
    c) la facilitazione dell’accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali; l’organizzazione di attività per l’assistenza nello studio e l’insegnamento individualizzato e la lotta contro l’insuccesso scolastico.
  3. Per le attività e le iniziative proposte dall’esterno e rivolte agli alunni in orario extrascolastico, dagli Enti pubblici o privati, o da privati cittadini, l’adesione e la scelta è demandata esclusivamente alle famiglie interessate.
    Le iniziative devono essere approvate dagli Organi collegiali dopo aver valutato i seguenti aspetti:
    – l’affidabilità dei proponenti e degli operatori culturali;
    – la rispondenza delle attività extrascolastiche proposte alla programmazione educativa e didattica dell’Istituto;
    – gli scopi delle attività extrascolastiche che non devono comunque avere fini di lucro.

Art.41
Servizi mensa e commissione mensa

  1. Il servizio mensa è erogato e gestito dall’Amministrazione Comunale su domanda delle famiglie che per esigenze organizzative sono tenute a garantire una frequenza regolare. Al fine di garantire gli aspetti educativi e relazionali connessi all’alimentazione il servizio è affidato al personale docente e/o esterno con il supporto, se necessario, dei collaboratori scolastici. Il ruolo che riveste la scuola, come Istituzione che collabora con le famiglie rispetto al servizio di refezione scolastica, investe gli aspetti educativi e relazionali connessi all’alimentazione, in particolare:
    a) l’integrazione tra il mondo della scuola e i genitori per acquisire stili di alimentazione più sani;
    b) l’attuazione di progetti didattici di educazione alimentare;
    c) la valorizzazione del momento della refezione scolastica.
  2. Il servizio mensa è previsto nei giorni di rientro pomeridiano. I docenti svolgono il servizio di vigilanza adottando modalità organizzative idonee, nel rispetto degli orari di servizio e delle turnazioni stabilite all’inizio dell’anno. Il rapporto numerico massimo tra docenti e alunni è di 1/25 con deroghe possibili fino al 10%. Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, devono giustificare l’assenza tramite diario o libretto personale. L’Amministrazione Comunale garantisce la fornitura di diete specifiche per problemi alimentari di intolleranza e allergia e/o per problemi etico religiosi, secondo quanto previsto dal Capitolato d’appalto. Organo preposto al controllo del servizio mensa è la Commissione Mensa.
  3. La Commissione Mensa si costituisce per iniziativa dei Comuni e/o dei Consigli di Istituto; si può formalizzare in tutti i casi in cui sia funzionante il servizio refezione.
    I Commissari sono nominati per la durata di due anni scolastici e sono rieleggibili.
    La Commissione è composta da:
    a) fino ad un massimo di due rappresentanti dei genitori per ogni ordine di scuola;
    b) fino ad un massimo di un rappresentante del personale docente per ogni ordine di scuola;
    c) due rappresentanti del personale non docente (per la scuola materna);
    d) un rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
    e) un rappresentante della Ditta che prepara e somministra il pasto;
  4. Alla Commissione Mensa vengono attribuiti i seguenti compiti:
    a) rilevare qualsiasi situazione anomala che riguardi il servizio;
    b) verificare costantemente l’andamento della gradibilità del menù proposto: la valutazione potrà essere eseguita su sedi campione oppure su tutte le sedi qualora si presentasse la necessità di verificare un piatto non gradito per attivare la procedura di sostituzione del piatto stesso;
    c) verificare l’efficienza e l’efficacia del servizio ristorazione: tale verifica si effettuerà con le schede proposte dall’A.S.L. Durante il corso dell’anno scolastico, inoltre, si provvederà a verificare l’accettabilità dei vari piatti proposti agli alunni attraverso l’apposita scheda indicata dall’A.S.L.;
    d) redigere una relazione annuale illustrante l’andamento del servizio mensa da inviare al Consiglio d’Istituto e all’Amministrazione Comunale;
    e) avvisare prontamente, in caso di anomalie e disservizi di rilievo:
    – il Dirigente Scolastico;
    – l’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale e per esso l’incaricato addetto al servizio mensa.
    f) intervenire direttamente nei casi più urgenti, segnalando al personale interessato eventuali disservizi anche momentanei e fornire indicazioni per rimuovere gli inconvenienti riscontrati.
  5. Alla Commissione Mensa, come da Regolamento dell’A.S.L. provinciale compete:
    a) eleggere il proprio coordinatore e segretario;
    b) stabilire il calendario delle proprie riunioni ed il programma delle visite presso le sedi delle refezioni;
    c) realizzare le visite presso i locali di produzione e di distribuzione pasti (se interni alla struttura scolastica o nell’ambito del territorio comunale);
    d) tenere il collegamento con l’Ufficio preposto dell’Amministrazione Comunale;
    e) assumere un ruolo consultivo per quanto riguarda le modifiche del menù e le modalità di organizzazione del servizio.
    6. Per l’espletamento delle citate funzioni, i Commissari Mensa possono:
    a) accedere alla refezione scolastica durante l’orario stabilito;
    b) assaggiare il cibo in distribuzione;
    c) effettuare il controllo quantità all’atto della distribuzione del pasto;
    d) accedere alle cucine se interne alla scuola per eventuali controlli di qualità e
    quantità all’origine;
    e) prendere contatti con il personale preposto all’ASL per informazioni ed approfondimenti di carattere strettamente sanitario attinenti al servizio mensa;
    f) acquisire la documentazione relativa a:
    capitolato d’appalto con specificata la durata e il nominativo del Responsabile o Gestore del servizio;
    i menù settimanali con specificate le materie prime utilizzate nel confezionamento dei piatti, le grammature a crudo dettagliate rispetto alle caratteristiche dell’utenza (età della materna, della scuola elementare e della media);
    numero e qualifica del personale addetto e carico orario settimanale.

Art.42
Contributo famiglie

Ai sensi del regolamento contabile l’Istituto richiede alle famiglie il contributo per il miglioramento del POF (attuazione di progetti specifici destinati agli alunni di tutti gli ordini di scuola). L’importo e la destinazione vengono definiti e deliberati dal C.d.I. in sede di approvazione del programma annuale.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità: versamento singolo o cumulativo tramite il rappresentante di classe sul conto corrente postale n.10652212 intestato a “Istituto Comprensivo Toscanini – Piazza Trattati di Roma 1957, n.5 – Casorate Sempione (VA)” o tramite bonifico bancario sul conto
corrente aperto presso la “Banca Popolare di Milano” con sede a Besnate al seguente IBAN BPM IT 24Y 05584 50010 0000 0000 8620.

Art.43
Sponsorizzazioni

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art.41 del D.I. n.44 del 1/12/2001
2. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui sia possibile ravvisare forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
3. Non è consentito concludere accordi con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola e con i principi espressi nel POF
4. Non è consentita la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgano attività concorrente con la scuola. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
5. La sponsorizzazione è ammessa per tutte le attività svolte nella scuola

Art.44
Donazioni

1. Sono previste forme di donazioni da parte di enti locali, associazioni legalmente costituite o semplici privati a condizione che l’atto di donazione:
a) non contrasti con i principi espressi nel POF;
b) sia subordinato alla delibera di accettazione del consiglio di istituto;
c) sia di beneficio culturale, educativo didattico per l’attività scolastica della comunità anche sotto forma di allestimento aule, laboratorio o interventi di esperti esterni;
d) non comporti palesi forme di condizionamento politico ed economico;
e) possono essere previste forme di comodato nei limiti previsti dal D.L.297/94 e dal D.I.44/2001 (art.44).

Art.44
Criteri generali sulla scelta contraente d’opera

  1. È possibile la stipula di contratti con esperti e collaboratori esterni per l’attuazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa e di iniziative di formazione del personale. I contratti devono essere stipulati, direttamente dal Dirigente Scolastico, secondo i criteri di:
  • esperienza presso altre scuole
  • continuità
  • qualità delle prestazioni
  • affidabilità
  • iscrizione albo professionale
  • scelta individuale per chiara fama
  • competenze specifiche per la realizzazione del progetto
  • economicità

2.La scelta del contraente viene effettuata nel rispetto delle seguenti procedure:

  • istituzione Albo esperti
  • richiesta curriculum
  • comparazione e valutazione delle competenze
  • valutazione del progetto di intervento
  • colloquio

Art.45
Stipula di accordi di rete e convenzioni

  1. Sono previste forme di convenzione e accordi di rete con Enti Locali o altre Istituzioni o con privati per il miglioramento dell’offerta formativa a supporto dell’organizzazione scolastica nel suo complesso.
  2. Le convenzioni e accordi devono essere conformi alla normativa vigente e attuate nelle forme indicate dal regolamento contabile – amministrativo delle scuole.
  3. Nel caso in cui le convenzioni e gli accordi con le amministrazioni comunali o altre istituzioni di riferimento dell’Istituto rientrino nell’abituale stipula già in atto in precedenti anni scolastici (ad esempio accordi per il Piano di Diritto allo Studio o funzioni miste per il personale ATA) vengono stipulate direttamente dal Dirigente Scolastico e per esse vale la delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri:
    – coerenza con il vigente Piano dell’Offerta Formativa;
    – conformità con il Regolamento di Istituto.
  4. Nel caso di proposta di convenzione o accordi di rete di altro tipo, con gli Enti Provinciali o con privati o di nuove convenzioni con le amministrazioni Comunali, sarà necessaria la delibera specifica del Consiglio di Istituto che valuterà di volta in volta i criteri e i limiti per le nuove stipule.

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